A chi è rivolto
L'assegno di maternità di base, anche detto "Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
Normalmente l’assegno spetta alla madre ma, in caso di decesso della madre o abbandono del neonato, può fare richiesta anche il padre.
Si tratta di una forma di sostegno economico destinata principalmente alle madri disoccupate e casalinghe che non lavorano, alternativo rispetto alla maternità garantita dall’Inps alle madri lavoratrici o precarie.
Come fare
La domanda va presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il proprio Comune di residenza.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti economici e previdenziali e non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si può comunque aver diritto a percepire la quota differenziale.
L’assegno è compatibile e cumulabile con l’assegno unico universale.
N.B: per sapere quali sono i CAF convenzionati con il proprio Comune di residenza si prega di contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali.
Cosa serve
I richiedenti possono inoltrare richiesta dell’assegno presso uno dei CAF convenzionati con il proprio Comune di residenza allegando:
- modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
- copia del titolo di soggiorno;
- certificato di nascita;
- eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità.
Cosa si ottiene
L’assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità e spetta solo entro determinati limiti reddituali e di ISEE.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
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Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 51/2001, in particolare l’articolo 74.
- Legge n° 448 del 23.12.1998 art. 66.
Condizioni di servizio