OGGETTO: INVITO ALLA MANUTENZIONE DI SIEPI, ALBERI E VEGETAZIONE CHE INVADONO LA SEDE STRADALE ANNO 2025
I proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade comunali sono invitati a provvedere alla manutenzione di siepi, alberi e vegetazione in genere, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità della strada.
In particolare, si raccomanda di:
- Mantenere le siepi[1] in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale, non occultare la segnaletica creando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
- Tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità;
- Rimuovere tempestivamente eventuali alberi caduti o rami che, per effetto di intemperie o altre cause, si trovino sul piano stradale.
Si avvisa che la Polizia Locale effettuerà i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti del presente AVVISO PUBBLICO
- [1] La manutenzione delle siepi lungo le strade è regolata dall'articolo 29 del Codice della Strada, che impone ai proprietari dei terreni confinanti l'obbligo di l'obbligo di
- Mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità (…);
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00.
- Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.