Riconsegna foglio venatorio entro il 1° marzo
Autorizzazione per la caccia, foglio venatorio
Il rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna è di competenza del Comune per i cacciatori residenti, mentre è di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per i cacciatori non residenti.
L’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna ha la stessa durata del porto di fucile per uso di caccia e scade con essa.
Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente trasmettere il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.
Si precisa che sono tenuti alla riconsegna tutti coloro che hanno ritirato il foglio, anche qualora non abbiano esercitato l’attività venatoria nel corso della stagione precedente.
La mancata consegna del foglio venatorio o la consegna della medesima successivamente alla scadenza del 1° marzo determinerà l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della Legge Regionale del 29 luglio 1998, numero 23